L’Italia, l’Urbanistica (e D’Alema)…
Fritto misto di fine settimana, questa sera: la vittoria dell’Italia di don Conte contro l’anemica Svezia; le ultime nuove sull’urbanistica di Monteriggioni, in attesa del sempre più vicino 21 giugno, giorno nel quale Valentini Bruno dovrebbe essere rinviato a Giudizio (che farà, se del caso?). In conclusione, una breve riflessione sull’affaire D’Alema-Renzi, che ha infiammato il gran finale della campagna delle Amministrative.
Buona lettura, dunque!
DUE SENTENZE SULL’URBANISTICA
Girano sentenze varie, sull’Urbanistica di Monteriggioni, in questi giorni. Una del Tar, un’altra della Cassazione.
Ci pare giornalisticamente probante soprattutto quella della Cassazione (17 dicembre 2015): disposto il sequestro, gli indagati (Civici, Benocci, Pepi, Giannini) vanno al Tribunale del Riesame, che conferma il sequestro; dopo un secondo passaggio al Riesame, i ricorrenti si rivolgono alla Cassazione, che si esprime dicendo che, a suo modo di vedere, non rientra nella sfera del Giudice penale l’apprezzamento sulla legittimità dell’atto amministrativo a contenuto normativo (Variante al Regolamento urbanistico del Comune di Monteriggioni, approvata nel 2007).
Il tutto si gioca sul concetto dell’aggettivo “macroscopico”: secondo la Cassazione, la variante del 2007 – approvata dall’Amministrazione di Monteriggioni, a guida Valentini – NON sarebbe macroscopicamente viziata da illegittimità, e di conseguenza i permessi per costruire sarebbero regolari, in assenza di elementi da cui emerga una diretta corresponsabilità (ipotesi collusiva) dei pubblici amministratori con i soggetti a cui i permessi sono stati rilasciati (cosa che ovviamente sfocerebbe nel Penale in re ipsa).
Fra le righe paludate vergate dai Giudici di Cassazione, pare di capire che fino a quando non si provasse una concreta dazione di denaro fra i costruttori e gli amministratori, non sembrerebbe sussistere un’ipotesi penalmente rilevante. Solo una scelta discrezionale della Giunta di Monteriggioni. La Cassazione dunque rimanda il tutto al Tribunale del Riesame, in nuova composizione (cambiandone la composizione, quindi).
Valentini Bruno può rallegrarsi della suddetta sentenza? Certamente la sua difesa prenderà spunto da questa Sentenza; è altresì vero che qui ci si esprime (ci si è espressi) sulla legittimità dei sequestri, in modo diretto ed esplicito. Non direttamente sull’operato dell’allora Sindaco di Monteriggioni. Staremo a vedere, staremo a vedere.
Incuriosisce, in conclusione, un’altra cosa: come mai i corifei del Sindaco Valentini NON hanno mai scritto niente, su questa Sentenza della Cassazione (o sull’altra del Tar)? I casi sono due: o non sono capaci a trovare la documentazione all’uopo, o non sono in grado di leggere un atto giudiziario, indubbiamente complesso (troppi social?). O, forse, non sanno fare nessuna delle due cose…
ITALIA BATTE SVEZIA 1-0
Per iniziare, una chicca, dedicata a chi dice che le lavagna interattive (Lim), a scuola, non servono a niente: questo pomeriggio, in una ampia pausa durante la correzione dei compiti, dove pensate che lo scrivente abbia visionato gli Azzurri?
Il primo tempo è stato di una noia mortifera: quasi meglio correggere i compiti, per Zeus! Un po’ meglio nel secondo tempo: più profondità, più corsa, più azioni (anche una traversa piena, per soldatino Parolo), e poi il bel goal di Eder, peraltro pessimo fino a quel momento. Non sarà l’Eder che noi ormai over-anta ricordiamo al Mondiale del 1982, nel Brasile di Socrates e Zico (e di Valdir Peres), ma dobbiamo riconoscere che l’iniziativa che ha portato al tiro di collo pieno è stata lodevole: potenza e tecnica.
Pare che a questo giro Conte Antonio non si sia ferito, dopo il vantaggio, ed un po’ ce ne dispiace.
In compenso, la sua mano, impregnata di italiota furbizia, si è vista tutta nel finale: in una partita non ad eliminazione diretta (ed in cui si sarebbe potuto pareggiare senza problemi), ecco che negli ultimi minuti si è iniziato a cercare la bandierina (per i non pratici: per perdere tempo), fino alla chicca dell’ammonizione a Buffon per avere ritardato oltre ogni buon senso un rinvio.
Era proprio necessaria, questa penosa pantomima finale?
Per Conte, evidentemente, sì, eccome se sì: che cerchi la prescrizione anche sul campo da calcio?
CASO D’ALEMA-RENZI
Stimolantissimo, il caso D’Alema. Osiamo chiederci: Repubblica – che ha creato il caso suddetto – riferisce sempre tutti gli spifferi che i suoi giornalisti sentono uscire dalle boccucce dei politici? Purtroppo il giornale, ora in mano dell’iperembedded Calabresi, avrebbe maggiore credibilità se lo facesse con tutti, invece che solo con i nemici dell’attuale faro politico di turno (lo è stato anche De Mita, per dire).
Che poi Massimo D’Alema, ogni volta che attacca Renzi, gli faccia guadagnare voti su voti, questa è un’altra cosa; così come sarebbe stimolante assai sapere cosa pensano di questa querelle quelli (a Siena ne siamo pieni) che prima si abbeveravano dalla bocca del lìder Maximo, qualunque ovvietà dicesse, ed ora sono proni verso l’ex boy scout di Rignano sull’Arno: immaginiamo l’imbarazzo…
Ps Per quanto concerne l’Università, si preannuncia un testa a testa Frati (in vantaggio) versus Petraglia; Rossi, staccato nettamente. Ancora una volta, chi non ha padrini forti ed osa fare un accenno di critica sul Sistema Siena, si ritrova con un pugno di mosche in mano: e questo – Università a parte – non pare davvero un bel segnale. Tutt’altro.
Caro ERETICO,
non è assolutamente condivisibile la tua ricostruzione di quanto stabilito nella sentenza n. 2598/2016 della Cassazione.
1° Alla fine del punto 3. del considerato in diritto i Giudici hanno scritto: “A prescindere dalle osservazioni formulate dall’amministrazione provinciale di Siena e riportate nell’ordinanza impugnata, NON VI SONO IN ATTI elementi che consentano di ritenere abrogata, inefficace o comunque invalida, sotto il profilo formale, la variante al detto R.U. introdotta nel 2007 e alla base del rilascio del permesso di costruire delle opere sub iudice”.
2° Al punto 4. del considerato in diritto i Giudici hanno scritto: “… è noto che, in astratto, il giudice ordinario ha il potere-dovere di disapplicare anche l’atto amministrativo a contenuto normativo (cfr. C. Cost., sentenza n. 333/1991). In materia urbanistica, è stato affermato il principio generale secondo cui in presenza di “concessione edilizia” illegittima non è necessario che il giudice disapplichi tale atto perché sia configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva, in quanto è sufficiente valutare la sussistenza dell’elemento normativo della fattispecie, posto che la conformità della costruzione e della concessione ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia è elemento costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica”.
Per non farla lunga, NON SI SA COME MAI ma il Pubblico Ministero dott. Natalini, o il Tribunale del Riesame, si sarebbe SCORDATO di trasmettere alla Cassazione gli atti utilizzati dal P.M. dott. Marini per il sequestro dell’adiacente Comparto TU-11 (utilizzati anche dalla sezione III della Cassazione penale per confermare il sequestro del TU-11 con la nota sentenza n. 38795/2015 emessa su ricorso di Fabio Lazzi) dai quali emerge come la frazione di Montarioso sia assolutamente priva degli spazi di urbanizzazione primaria e secondaria (cosiddetti standards urbanistici).
E l’assenza degli standards urbanistici è motivo sufficiente per integrare la lottizzazione abusiva e l’edificazione abusiva, nonchè per consentire al Giudice ordinario la disapplicazione del Regolamento Urbanistico.
Indubbiamente, all’esame delle sentenze della Cassazione, il Sost. Procuratore dott. Marini ha curato i propri atti, diversamente da quanto ha fatto il dott. Natalini.
Infatti, recita la sentenza n. 38795/2015 della III^ Sezione penale della Cassazione nel ricorso del Fabio Lazzi per il Comparto TU-11:
“(…) 4. Seguendo la sistematica imposta dalla struttura dell’impugnazione in sede di legittimità dev’essere anzitutto esaminato il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce, come già illustrato ampiamente in precedenza, la violazione dell’art. 2 cod. pen., per aver in sintesi errato il tribunale del riesame nel ritenere configurabile il reato di lottizzazione abusiva PER AVERE IL COMUNE ASSENTITO LE OPERE IN ASSENZA DI PIANO ATTUATIVO E CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE; non vi sarebbe, dunque, alcuna violazione di legge in quanto troverebbe applicazione l’art. 41-quinquies, legge n. 1150 del 1942 che prevarrebbe sul disposto dell’art- 15, comma ottavo, d.P.G.R. 3/r/2007 né vi sarebbero, infine, le censurate mancanze delle opere di urbanizzazione.
4.1. Il Tribunale del riesame affronta puntualmente tutte le questioni, procedendo ad una dettagliata confutazione delle argomentazioni difensive; i giudici senesi àncorano la propria valutazione sull’individuazione puntuale degli elementi che sosterrebbero l’illecito lottizzatorio (v. pag. 6 dell’impugnata ordinanza), sottolineando come – anche alla luce della cronistoria della vicenda (v. pag. 6/7) – EMERGEREBBE IN MANIERA EVIDENTE L’ILLEGITTIMITA’ DELLA SCELTA OPERATA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI AUTORIZZARE LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO MEDIANTE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN ASSENZA DI PIANO ATTUATIVO; I GIUDICI, POI, CHIARISCONO I LIMITI DEL CONTROLLO ED INTERVENTO DEL GIUDICE PENALE CHE NON SI RISOLVE IN UN SINDACATO DI MERITO, SOTTOLINEANDO LA PLURIOFFENSIVITA’ DEL REATO E CONCLUDENTO PER LA SUSSISTENZA DEL FUMUS.
4.2. Osserva il Colelgio, in relazione a tale profilo di doglianza, COME NON POSSA RITENERSI SUSSISTERE IL DENUNCIATO VIZIO DI VIOLAZIONE DI LEGGE. Ed invero, le argomentazioni del tribunale sono complete, logiche e coerenti; il tribunale procede analiticamente a confutare le doglianze difensive, ILLUSTRANDO GLI ELEMENTI POSTI A BASE DEL GIUDIZIO DI ILLEGITTIMITA’ DELL’OPERATO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLA DECISIONE DI RILASCIARE IL PERMESSO DI COSTRUIRE …
Quanto, poi, al disposto dell’art. 41-quinquies, comma sesto, della legge urbanistica (legge n. 1150 del 1942), indubbiamente il medesimo è oggi in vigore, ma è pacifico che l’applicabilità della relativa disciplina presuppone un accertamento di fatto (v. pag. 10 del ricorso) che non è chiaramente compatibile con la funzione e l’ambito cognitivo della Suprema Corte quale giudice di legittimità; in ogni caso, andrebbe poi tenuto conto del combinato disposto degli artt. 31 e 41-quinques, penultimo ed ultimo comma della predetta legge n. 1150 del 1942, per come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa.
Sul punto, è utile richiamare quanto affermato, ad esempio, dal T.a.r. Venezia nella sentenza 4 febbraio 2012, n. 234, con riferimento alla nozione di “esistenza” delle opere di urbanizzazione. In particolare, hanno chiarito i giudici amministrativi, in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 41 quinquies, ultimo comma, della L. n. 1150 del 1942, l’espressione “esistenza” delle opere di urbanizzazione ivi contenuta, RILEVANTE AI FINI DELLA NECESSITA’ O MENO DELLA PREVIA REDAZIONE DI UN PIANO DI LOTTIZZAZIONE o di altro strumento urbanistico attuativo prima del rilascio della concessione edilizia, DEVE ESSERE INTESA NEL SIGNIFICATO DI ADEGUATEZZA DELLE OPERE AI BISOGNI COLLETTIVI: pertanto, tale valutazione circa la congruità del grado di urbanizzazione di un’area NON PUO’ CHE ESSERE EFFETTUATA ALLA STREGUA DELLA NORMATIVA SUGLI “standards” URBANISTICI di cui al combinato disposto del D.M. n. 1444 del 1968 e dell’art. 17 della L. n. 765 del 1967.
Ne discende che L’EQUIVALENZA TRA PIANIFICAZIONE ESECUTIVA E STATO DI ADEGUATA URBANIZZAZIONE E’ CONFIGURABILE QUANDO SI RISCONTRI L’ESISTENZA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ALMENO NELLE QUANTITA’ MINIME PRESCRITTE (cfr. Cons. St., sez. V, 29-4-2000, n. 2562). A ciò si aggiunga quanto disposto dall’art. 12 del T.U. Edilizia, in forza del quale il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, o alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso.
Orbene, OSSERVA IL COLLEGIO COME, PROPRIO IN RELAZIONE A TALE ULTIMO ASPETTO, I RIFERIMENTI SVOLTI IN RICORSO CIRCA L’ESISTENZA E/O LA SUFFICIENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, OLTRE CHE CONTRASTARE CON QUANTO AFFERMATO DAL TRIBUNALE DEL RIESAME (v. pagg. 7/8 dell’ordinanza impugnata), si fondano su argomenti di tipo fattuale, valutabili evidentemente solo in sede di merito e non certo suscettibili di essere fatti oggetto del sindacato di questa Suprema Corte.”.
Cosa disse il Tribunale del Riesame a pagine 7 e 8 dell’ordinanza?
Disse che stando alle dichiarazioni dell’Ing. Bonini (dirigente dei lavori pubblici del Comune di Monteriggioni) non esiste in zona un impianto fognario da collegare al collettore della fognatura pubblica e che per quanto riguarda le opere di urbanizzazione secondaria, scarse a dire il vero già prima dell’autorizzazione ed esecuzione delle progettate opere, non sono state affatto incrementate o potenziate.
Molto più ficcante fu il GIP.
Pertanto, ERETICO, di cosa stiamo parlando?
Al momento che la richiesta di dissequestro verrò riesaminata dal Tribunale del Riesame non potrà che essere confermato.
ERETICO, lascia la propaganda alla MASCOTTE e ai mascottini.
P.S.
Per quanto riguarda il TU-8 di Uopini ho già detto la mia sul blog del Piccini ovverosia la sentenza del TAR, purtroppo, è irrilevante perché non può essere sanato qualcosa di aggiunto o modificato rispetto a quanto già illegittimo (e riconosciuto tale dall’Ing. Giuliani del Comune di Monteriggioni).
A mio parere come il tecnico della Tenuta di Uopini accompagna la nuova richiesta di sanatoria con la propria asseverazione sulla legittimità dello stato esistente gli atti vengono immediatamente trasmessi dal Comune alla Procura affinchè rilevi l’esistenza o meno del fumus di falso in atto pubblico.
Cosicché la richiesta di sanatoria si blocca di nuovo e i contratti non possono essere fatti (sempreché nel frattempo intervenga il dissequestro, che né la Tenuta di Uopini, né i proprietari degli alloggi già venduti, si badi bene, avrebbero richiesto).
Valuta te, ERETICO.
Noto che non hai detto una parola sul video di David Rossi. Eppure finalmente si sono potute vedere le immagini di come “sia stato suicidato”. La caduta all’indietro neanche fosse un carpiato dei tuffi olimpici svela al mondo intero (se ce ne fosse stato bisogno) l’aiutino (o spintarella se vogliamo) che è stato dato al povero Rossi per aiutarlo a sfracellarsi.
MPS…
Caro Guelfo,
in effetti non ho scritto alcunché sul video che ha fatto il giro del mondo: soprattutto perché, in questo momento, non avrei avuto niente di inedito da scrivere. Ma credo che non dovrai aspettare troppo, prima di trovare qualche altra cosina su questo blog: di quelle che non si trovano da altre parti, per intenderci…
Quanto a “Scrutatore non votante”, accolgo volentieri la precisazione sul professor Rossi: nessuno ha mai detto che sia un marziano, figuriamoci; ma penso che rispetto agli altri due, da questo punto di vista qualche differenza ci sia.
L’eretico
Caro Guelfo, ma secondo te se due o più persone si fossero recate nella stanza di Rossi per accopparlo sarebbero state riprese dalle telecamere interne della banca oppure no? Le telecamere non saranno sono all’esterno dell’istituto ma anche al suo interno, via… E perché i filmati relativi all’interno non sono stati dati alla televisione americana?
Caro Eretico, definire Rossi senza padrini forti è un tantino azzardato. Tutta la sua carriera accademica (così come quella del “riccaboniano” Frati ed al contrario di quella dell’ “impresentabile” Petraglia) si è svolta all’interno dell’ateneo senese, divenendo professore associato sotto Berlinguer ed ordinario sotto Tosi. È oggi il candidato del dipartimentone medico che contiene al suo interno molti pilastri del “sistema”. È pure direttore di uno dei DAI dell’azienda ospedaliera-universitaria, a nomina congiunta del direttore generale aous e del rettore. Non proprio un battitore libero quindi e assolutamente non insensibile alle logiche accademiche di supporto e spartizione “amicale”. Talmente tanto non esteaneo da dichiararsi deluso dal risultato perchè pensava di poter contare su 150 voti (i voti si contano prima o dopo?). Si è candidato a tutto quanto potesse candidarsi ed ha sempre perso. Pur apprezzando quindi tanta ostinazione, a questo punto qualche domanda potrebbe anche iniziare a farsela.
Ma che ti ha fatto, Conte? Dì la verità….
Caro Professore
Più che stare dietro a chi sarà eletto all’università. Io mi dimanderie se ha un senso che esista un università cosi come è a Siena. Pensa ieri a Lugano un mio conoscente e professore inglese si domamdava se al giorno di oggi avesse un senso Cambridge. Ed allungava il suo discorso dicendo che il sapere oramai era altrove e comunicato con altri sistemi. La prova è che oramai tutto ciò che è pubblico è in via di dismissione……
caro Anonimo, che molto sapere scientifico oggi risieda in grandi cattedrali multinazionali della ricerca finalizzata al business è vero, ma vorrei sapere, secondo il tuo autorevole interlocutore, come si comunica al giorno d’oggi la competenza in Termodinamica, Fisica delle Particelle, Analisi numerica, Archeologia mesopotamica, o che so io: forse con l’università telematica? Male mi sento…
ps. caro Anonimo, io pavento che la scomparsa della dimensione pubblica dell’istruzione universitaria (in genere chi la sostiene ritiene altresì che ogni aspetto della cultura non immediatamente traducibile in brevetti–e ci metto dentro anche la scienza pura– sia inutile) faccia parte di un processo esemplarmente descritto in questo articolo:
” l’ignoranza che […] era il frutto del proletariato economico e del sottosviluppo civile, il carattere di settori marginali della società, che non riuscivano a liberarsi attraverso l’acculturazione dalla propria condizione di minorità ma che avrebbero voluto farlo se ne avessero avuto le possibilità, è ora diventata una condizione diffusa, che si è trasmessa a tutti i gangli della società, alti a bassi, medioborghesi e proletari, sino a raggiungere le “cime abissali” della politica. Ma ora si è affermata una nuova figura di indigenza cognitiva, quella propria dello “ignorante ipermoderno”, di chi antisocraticamente “non sa mai di non sapere”, non si accorge neanche di essere ignorante e scambia il proprio digiuno culturale per la massima realizzazione del sapere. Tale nuova specie umana, che si diffonde sempre più, è analizzata, descritta ed accuratamente postillata in tutte le sue manifestazioni nel libro di Davide Miccione, Lumpen Italia. Il trionfo del sottoproletariato cognitivo (IPOC, Milano 2015)” http://www.roars.it/online/rovine-culturali-litalia-del-sottoproletariato-cognitivo/
Ma come mai nessuno risponde alla cruciale domanda dei pentastellati su eventuali appartenenze a logge, sette, o caminetti vari? Eppure sarebbe un buon argomento per ottenere consenso dagli onesti.
Non vorrei che siano tutti dentro il vaso di marmellata.
Come puoi fare Eretico a chiedere una risposta?