In attesa delle dimissioni, un altro scempio di Valentini (e 2 Ps)
Il buon Valentini ricontinua a fare finta di nulla (nessuno ne dubitava): passa dalle premiazioni per Conte alle presentazioni del Bilancio, come se niente fosse. Dal suo punto di vista, fa benissimo: ma purtroppo gli scheletri cementizi del suo passato stanno continuando ad emergere, implacabilmente. E non accennano a diminuire, anzi.
Oggi La Nazione dedica una pagina intiera al nuovo fascicolo della Procura della Repubblica senese sul Palazzetto dello sport costoniano (voluto fortemente da don Acampa…): pare che su quel terreno (Comune di Monteriggioni) fossero previsti due campi da tennis, mentre poi le cose hanno preso un’altra piega. No tennis, sì basket.
Da par ereticale, oggi puntiamo piuttosto l’attenzione su un obbrobrio edilizio che è davvero uno dei simboli dell’edilizia valentiniana: la residenza universitaria di Uopini. Chi l’abbia mai vista, sa bene di cosa si tratti; chi non l’ha mai vista, ci passi (meglio prima dei pasti principali).
Giova però provare a saperne di più: la residenza universitaria – fortemente voluta dal Sindaco Bruno Valentini – viene edificata in una fascia di inedificabilità assoluta (da più di un secolo considerata tale); questo perché, fra le altre cose, NON ci sono i 50 metri (previsti dalla Legge) tra la costruzione ed il cimitero. Una “residenza cimiteriale”, verrebbe da dire: forse si pensava che gli studenti potessero fraternizzare con i trapassati?
L’articolo 338 del Testo unico delle Leggi sanitarie, al contrario, è molto chiaro, sul punto:
“chi costruisce in zona a vincolo cimiteriale, deve demolire quanto costruito a proprie spese”.
Ora, il problema che si pone è il seguente: l’ingegnere Paolo Giuliani è il progettista della residenza universitaria in questione. Sul fatto in questione, ha già patteggiato. Per la singolare meritocrazia del Comune di Monteriggioni, oggi lo stesso ingegnere è il Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune del Sindaco Senesi.
Forse, per dare un esempio che potesse valere per tutti, si potrebbe iniziare a procedere con la demolizione della suddetta (oscena, peraltro) residenza.
Sarà il Responsabile dell’Ufficio tecnico a fare demolire ciò che lui stesso aveva progettato? E soprattutto: può continuare l’ex Sindaco Valentini a fare finta di avere fatto il calzolaio, invece che il Primo cittadino di un Comune che sta per passare alla Storia per le sue magagne edilizie?
Ah, quasi ci scordavamo: la settimana prossima si continuerà a descrivere l’urbanistica valentiniana.
Prossima puntata? Le Badesse: dai cimiteri di Uopini, si va dritti dritti verso le zone alluvionabili. Dove c’è cemento, c’è Valentini…
Ps 1 Un abbraccio a Fiamma Cardini per la scomparsa della madre, che sappiamo essere stata persona appassionata a certe tematiche di questo blog.
Ps 2 Don Masino Strambi, Caporedattore della Nazione, stamattina ci va giù duro, durissimo sull’Assessore gaffeur Mazzini: e bene fa. La differenza fra l’essere un Princeps dei goliardi ed un Assessore dovrebbe essere chiara. Dovrebbe, appunto.
Correva l’anno 2004 e il comune di Monteriggioni approvò il Piano Strutturale (P.S.), il primo dei due atti che, ai sensi della LRT 5/1995, avrebbero composto il PRG.
L’ipocrisia della LRT 5/1995 sta nel confidare che le autocertificazioni dei Comuni in ordine al rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e della rispondenza alle leggi siano veritiere. Quando una legge incontra i favori degli ambientalisti e degli sviluppisti state pur sicuri che è una porcata.
La LRT 5/1995, senza soluzione di continuità con la precedente LRT 74/1984, imponeva stringenti metodi per la formazione del Quadro Conoscitivo ovverosia di quell’insieme di dati di conoscenza del territorio comunale che solo se presenti ed esaustivi avrebbero potuto consentire di effettuare una pianificazione ossequiosa degli enunciati principi di tutela delle risorse essenziali del territorio (poi definite beni comuni con la LRT 1/2005).
I comuni dovevano analizzare, misurare e valutare il patrimonio edilizio esistente (edifici privati e pubblici, aree pubbliche a servizi) perché in ragione degli abitanti insediati e INSEDIABILI avrebbero dovuto quantificare il fabbisogno di aree da destinare a parcheggi, giardini ed attrezzature pubbliche e per servizi collettivi.
A ciò si aggiunga che la LRT 25/1997 recante norme per le zone agricole IMPONEVA ai comuni di computare gli edifici agricoli che mutavano la destinazione d’uso agricola nel dimensionamento dei PRG.
In definitiva, la logica prima di ogni altra irrazionale disquisizione, imponeva al redattore del P.S. di Monteriggioni di accertare nel concreto l’effettiva potenzialità insediativa del patrimonio edilizio esistente prima di procedere nel valutare se vi fosse stato il (e quale) bisogno di costruire.
Ecco che a Monteriggioni iniziano le prime manovre della Giunta Casprini, con la chiamata di un tecnico esterno – tal arch. Gabriele Manganelli – al quale affidare la redazione della Variante al PRG per la disciplina degli interventi sugli assetti edilizi e urbanistici esistenti nelle aree protette B), C) e D) del territorio comunale.
Con la deliberazione n. 64 del 30 settembre 1998 (presenti: Casprini Paolo, Marzocchi Elena, Manenti Marco, Valentini Bruno, Carli Livio, Carapelli Luciano, Chiantini Adriano, Mezzullo Teodoro, Montomoli Roberto, Carli Maurizio, Sani Valeriana, Ercolino Vincenzo, Cagnazzo Luigi) viene approvata la Variante senza che in alcuna parte sia stato previsto un dimensionamento residenziale e nonostante che le norme di attuazione, all’art. 1, disponessero chiaramente il rispetto della LRT 25/1997. E ciò senza considerare che il dichiarato obiettivo della Variante fosse stato il “recupero, manutenzione e valorizzazione dell’ambiente favorendo lo sviluppo delle attività agricole e del turismo rurale”.
Ditemi voi se le attività agricole sono state sviluppate e se vi è stato più sviluppo di turismo rurale (agriturismo) oppure di insediamenti residenziali.
La questione non la voglio porre in termini di giusta o sbagliata la decisione di agevolare il recupero del patrimonio edilizio esistente, ma semplicemente in termini di omessa richiesta di monetizzazione dell’equivalente di spazi pubblici (mq 24/abitante) e solo Iddio può sapere quanti soldi non sono entrati nelle casse comunali. Del resto, non può certo sostenersi che colui che si insedia in campagna non ha bisogno di scuole, attrezzature socio-sanitarie, parcheggi ecc.
Insomma, il Comune con questa Variante ha pensato ai danarosi, ai facoltosi, e poi avrebbe dovuto pensare ai bisognosi di alloggi. Speraci!
Il quadro conoscitivo del P.S. 2004 è quindi colpevolmente carente nella quantificazione del patrimonio edilizio e non poteva che essere così. Altrimenti, come poteva essere sfruttata la vis edilizia che portava tanti soldi in oneri di urbanizzazione nelle casse comunali?
Ma l’ipocrisia è una caratteristica propria degli amministratori locali, visto che nell’art. 1 delle norme di attuazione del P.S. viene dichiarato che uno degli obiettivi da perseguire è quello di consolidare le frazioni maggiori (aggregati del sistema Cassia-Chiantigiana, Badesse, Uopini) mediante incrementi edilizi adeguati alla dimensione demografica e alla domanda. Non solo alla domanda, ma anche alla dimensione demografica. A voi giudicare se le previsioni di cemento a Montarioso oppure a Uopini sono in linea con la dimensione demografica.
Ma veniamo al punctum dolens della vicenda pianificatoria. Si consideri che la legge statale che contiene le direttive di pianificazione vincolanti per i comuni (il D.M. 1444/1968) consente l’edificazione solamente a seguito del reperimento e della realizzazione dei servizi pubblici di urbanizzazione primaria (parcheggi e spazi di verde attrezzato) e secondaria (scuole, mercati, attrezzature socio-sanitarie ecc.). Ma dice anche di più, perché tali servizi devono essere reperiti in misura minima (standards) anche per gli insediamenti già esistenti. Da qui l’assoluta necessità di capire non tanto l’entità della popolazione residente, quanto la capacità insediativa degli edifici di abitazione, visto che è non è minimamente pensabile di impedire l’insediamento delle persone che possono trovarsi ad essere presenti in loco per i più svariati motivi (lavoro, vacanza, assistenza ecc.).
In definitiva, ciò che conta è quello che in gergo tecnico-giuridico viene chiamato “carico urbanistico”.
Il concetto di carico urbanistico appare meritevole di attento approfondimento. Questa nozione deriva dall’osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento cosiddetto primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all’insediamento primario ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell’attività da costoro svolte. Quindi, il carico urbanistico è l’effetto che viene prodotto dall’insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio. Si tratta di un concetto, non definito dalla vigente legislazione, ma che è in concreto preso in considerazione in vari standards urbanistici di cui al decreto ministeriale 1444/68 che richiedono l’inclusione, nella formazione degli strumenti urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici per abitante a seconda delle varie zone. Così si è più volte espressa la Suprema Corte di Cassazione penale.
Ebbene, l’art. 10 delle norme di attuazione del P.S. stabilisce che “il carico urbanistico di Piano Strutturale è calcolato sulla base del volume edificabile”. E il Volume è definito come “somma dei prodotti delle superfici utili di piano per le rispettive altezze lorde”. E la Superficie Utile è definita come “somma delle superfici di OGNI piano dell’edificio”.
Quando il P.S. fissa nel dimensionamento la volumetria edificabile essa è comprensiva delle parti interrate, seminterrate e mansardate.
Ma nell’art. 10 del P.S. vi è scritto di più e cioè che ai citati parametri e indici devono fare riferimento tutti gli strumenti urbanistici comunali. Pertanto anche il Regolamento Urbanistico e i piani di lottizzazione.
Cosa succede se la Giunta Valentini nel 2006 degrada – del tutto illegittimamente per i motivi anzidetti e come ha fatto nel RU 2006 – il Volume da parametro prescrittivo a indicativo? Semplice, si RADDOPPIA la capacità edificatoria dei terreni e il loro VALORE.
Andiamo a vedere alcuni casi specifici, senza scordarsi il ruolo di Raffaella Senesi per il PD locale (e per questo motivo non può dire di avere una verginità politica rispetto ai fatti).
UNA CONFERENZA DEI SERVIZI CAMPALE.
Che giorno il 12 dicembre 2007!
L’arch. Francesco Caputo del Settore sperimentazione e apporti collaborativi per gli strumenti della pianificazione territoriale delle Province e dei Comuni della Regione Toscana convoca a Firenze, in via di Novoli, palazzo B, settimo piano, stanza 712, la conferenza dei servizi delle strutture tecniche della Soprintendenza di Siena, della Provincia di Siena e del Comune di Monteriggioni allo scopo di verificare la coerenza con le finalità di tutela paesaggistica dei seguenti piani attuativi:
– Piano attuativo zona TU11 – località Montarioso – proprietà Soc. Coop. Montarioso (leg. rappr. LAZZI Fabio);
– Piano attuativo zona TU8 – località Uopini – proprietà Tenuta di Uopini (leg. rappr. BARI Graziano);
– Piano attuativo zona TU7 – località Uopini – proprietà Tenuta di Uopini.
Alla conferenza dei servizi non partecipò fisicamente il rappresentante della Provincia di Siena, il quale preferì trasmettere, il giorno precedente, il proprio parere per iscritto.
Il Sindaco Bruno Valentini non digerì la fisica assenza del rappresentante della Provincia e fu così che prese carta e penna e il 19/12/2007 scrisse al Presidente della Provincia Fabio Ceccherini e all’Assessore all’Urbanistica Silvana Micheli:
“OGGETTO: Forzato rinvio della Conferenza dei servizi indetta il 12/12/2007 …
Vi scrivo la presente per evidenziare il nostro rincrescimento per il mancato svolgimento ed il forzato rinvio della riunione in oggetto a data da destinare, in seguito alla mancata partecipazione dell’Amministrazione Provinciale di Siena alla Conferenza dei Servizi in oggetto, dovuta ai sensi dell’art. 36 co. 2 del PIT che recita “La Regione provvede ad indire apposita conferenza dei servizi, con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati, nonché di competenti uffici del Ministero allo scopo di verificare in via preliminare l’adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica dei piani attuativi, anche al fine di semplificare il necessario iter autorizzativo”.
A tale riunione erano presenti 4 funzionari della Regione, due della Soprintendenza di Siena e Grosseto ed il responsabile del servizio Assetto del territorio di Monteriggioni. La Provincia, benché convocata, è risultata assente. (…)”.
Prima di andare oltre nel riportare la lettera del valente Sindaco occorre chiedersi: .
No, la presenza era solamente opportuna nel caso in cui la volontà della Provincia fosse stata negativa. Come lo era!
Infatti, nel proseguire il Valentini sconfessa radicalmente quanto affermato in precedenza:
“Il verbale approvato e sottoscritto dai partecipanti alla Conferenza così conclude: “… preso atto della nota della Provincia di Siena nella quale la stessa Provincia rileva una parziale non coerenza del piano attuativo con il Regolamento Urbanistico; messo in evidenza da parte dei soggetti presenti che la Conferenza dei Servizi è chiamata ad esprimersi esclusivamente sugli aspetti paesaggistici del piano attuativo come presentato dal Comune, non essendo rilevanti in questa sede gli aspetti inerenti la coerenza del piano attuativo agli strumenti della pianificazione territoriale o agli atti di governo del territorio comunale; messo in rilievo che la citata nota della Provincia non può qualificarsi come parere sugli aspetti paesaggistici dal momento che per la loro valutazione conclusiva la stessa rimette agli esiti della Conferenza; rilevato … che sarebbe OPPORTUNO che la valutazione del piano attuativo avvenga con la partecipazione della Provincia stessa … la Conferenza dei servizi … viene rinviata”.
Auspicando che la collaborazione fra il nostro Comune e la Provincia possa rapidamente riprendere, anche alla luce di una più che positiva esperienza sviluppatasi in questi anni, vi segnalo anche che i piani attuativi presentati prevedono prevalentemente iniziative edilizie a scopo abitativo di tipo convenzionato e cooperativo all’interno di zone già urbanizzate (Uopini e Montarioso), per le quali sono da tempo in attesa i futuri assegnatari.”.
Quattro sono gli aspetti che emergono da questa lettera:
1) che il Valentini ha operato un inusuale richiamo al Presidente della Provincia ad una collaborazione che era stata già offerta per iscritto, ma che evidentemente non piaceva per il contenuto;
2) che tanta è l’ignoranza in materia di tutela paesaggistica che alberga nelle strutture tecniche regionali e ministeriali (Soprintendenza di Siena), e se ne dirà il motivo;
3) che il Valentini ha falsamente affermato che Uopini e Montarioso sono frazioni già urbanizzate (ne sono prova i decreti di sequestro preventivo dei Comparti TU11 e TU12 confermati dal Tribunale per il riesame);
4) che vi erano già assegnatari per progetti mai approvati dagli organi competenti.
Ma di preciso, cosa aveva detto la Provincia?
Con la nota prot. 208490 del 11/12/2007, riferita al piano attuativo del Comparto TU8 di Uopini, disse l’arch. Massimo Betti (oggi dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Siena):
“Il RU (art. 31 delle NTA) fissa per i parametri urbanistici n° 2 piani fuori terra con garage interrati. Dagli elaborati del P.A. risulta che i piani fuori terra sono tre con destinazione del Piano terra a garage e cantina con accesso dal giardino pertinenziale. Ai fini di un corretto inserimento paesaggistico e considerate le prescrizioni di RU e la visibilità dell’area di intervento dovrebbero essere riviste le sezioni del progetto che prevedono tre piani fuori terra e valutata attentamente la possibilità prevista dalla norme del P.A. di realizzare abbaini.”.
In definitiva, la Provincia rilevò che gli edifici avevano un piano in più rispetto al consentito. A cose fatte, avranno DUE piani in più rispetto al consentito.
L’ignoranza delle strutture tecniche in materia paesaggistica è massima ove si consideri che per i beni paesaggistici le norme urbanistiche costituiscono ulteriori prescrizioni di tutela e vincolano la fattibilità paesistica.
Il 12/2/2008 si svolge la Conferenza dei servizi, con l’indebita presenza dell’Assessore Chiantini (infatti, i politici non possono partecipare ai lavori tecnici per il principio di separatezza dell’azione politica da quella tecnica):
– il Comparto TU11 di Montarioso viene radicalmente bocciato all’unanimità dei presenti (compreso il Comune e per esso l’arch. Manganelli e il Chiantini) atteso che venne accertata “… la non adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica del piano attuativo zona TU11 Loc. Montarioso – proprietà soc. Cooperativa Montarioso – del Comune di Monteriggioni, in quanto la tipologia, la distribuzione plani volumetrica e l’organizzazione viaria previste risultano incongrue rispetto all’organizzazione dell’utilizzo del suolo nel contesto”;
– mentre la verifica del piano attuativo del Comparto TU8 non ha mai portato ad un esito positivo, avendo la Conferenza chiesto modifiche progettuali che, successivamente ed in maniera indebita, il Comune ha fatto verificare solamente alla Commissione per il paesaggio. Nonostante ciò il Chiantini nella deliberazione di adozione del piano di lottizzazione afferma che il progetto è stato approvato dalla Conferenza.
I DIMENSIONAMENTI SBALLATI.
Sia i Comparti TU11 e TU12 di Montarioso che i Comparti TU7 e TU8 di Uopini presentano volumetrie enormemente maggiori rispetto a quelle attribuite dal P.S.
ADDIRITTURA NEL COMPARTO TU8 POTREBBERO ESSERE DOPPIE OD ANCHE PIÙ.
Le quantità edificatorie fissate nel RU 2006 e le sue modalità di calcolo sono completamente incoerenti con il dimensionamento e le regole prescritti dal P.S. Nonostante ciò il P.Ed. Claudio Pieri, responsabile del procedimento di formazione del RU, certifica che tutto è stato fatto secondo legge (chissà se vi è un falso).
Un dimensionamento del tutto sballato e diventato caotico, come riconosce la Provincia nel proprio contributo prot. 10415 del 20/1/2014, a co-firma dell’arch. Claudia Neri e del dott. Tommaso Stufano (Segretario dell’Ente), reso per la Variante di Assestamento al P.S.:
“… La variante di assestamento al PS non potrà intendersi come sostitutiva del PS vigente … E’ inoltre opportuno verificare se la redistribuzione del dimensionamento sui diversi ambiti del territorio non costituisca di fatto variante al dimensionamento del PS, da supportare con adeguate valutazioni di sostenibilità rispetto a tutto il territorio comunale ED AL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ed in corso di realizzazione … il dimensionamento non risulta adeguato ai disposti del regolamento regionale in merito ai parametri da utilizzare … La variante al PS e al RU risulta carente, in particolare, per quanto riguarda la rendicontazione dello stato di attuazione del PS e del RU vigenti, solo in parte desumibile dalla stessa Relazione che presenta il quadro conoscitivo degli abitanti al 2012 (località raggruppate diversamente dal PS e RU vigenti) ma che non distingue tra l’esistente e la previsione … E’ necessario pertanto ricondurre ad omogeneità e ritrovare corrispondenze, nei diversi elaborati del PS, del RU, delle due varianti in oggetto e della VAS, fra i seguenti elementi: stato di fatto (della pianificazione attuativa, degli interventi diretti in corrispondenza delle previsioni di PS e RU), proposte di sviluppo (in rapporto alle previsioni del PS e del RU vigente) con modifica del dimensionamento per nuove aggregazioni di località insediative e per destinazione produttiva, distinguendo tra il realizzato, quello in previsione confermato e le nuove previsioni all’interno del dimensionamento complessivo del PS … Dimensionamento: Le valutazioni complessive su tutto il territorio sono carenti, considerato che le stesse servono da monitoraggio nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità e delle strategie di riqualificazione ambientale, mirata anche a contenere il consumo di suolo del PS, a realizzare un osservatorio per l’efficacia ed efficienza del RU nell’attuazione delle previsioni in sintonia con: obiettivi e strategie del PS, riallineamento agli indirizzi del PTCP, ai regolamenti regionali di attuazione, alle valutazioni di cui alla LR 1/2005 ed alla LR 10/2010. Il diverso accorpamento delle località per esplicitare il dimensionamento residenziale e quindi per una diversa distribuzione dei nuovi volumi sul territorio (nella variante al PS ed al RU) risulta non motivato e carente delle valutazioni necessarie per la modifica in materia di distribuzione del dimensionamento del PS. Negli atti e documenti delle varianti si enuncia che il saldo dei dimensionamenti rimane invariato rispetto al PS vigente; quanto espresso però non si evince dalle esplicitazioni del dimensionamento stesso. Si evidenzia che sono stati accorpati alcuni sistemi insediativi senza esplicitarne le motivazioni. Le tabelle del residenziale per i dimensionamenti non sono confrontabili sia per i diversi parametri utilizzati (parametro mc senza rif. x abitante) sia per le sommatorie dei diversi (dal PS e dal RU) raggruppamenti di località (aggregate a gruppi di due, tre, quattro, sei). Per gli standard invece il dato fornito è riferito a singole località o a coppie di località (parametro mq x abitante). I dimensionamenti degli incrementi residenziali nella seconda tabella vanno spiegati e meglio esplicitati. Il dimensionamento nelle tabelle delle varianti non è confrontabile con gli strumenti vigenti, né è adeguato ai parametri del regolamento regionale di attuazione, inoltre non permette corrispondenze per singola località tra realizzato, previsione in essere, riconfigurazione delle previsioni anche per i nuovi raggruppamenti delle località che mostrano un dato dimensionale complessivo. Il dimensionamento degli incrementi residenziali secondo quanto indicato nelle NTA del PS, art. 55 pag. 56, è stato elaborato sulla base di uno standard di 160 mc/ab eccessivo che induce ad ulteriori sovradimensionamenti. NON RISULTA ELABORATA LA RICOGNIZIONE SU TUTTO IL PATRIMONIO COMUNALE PER QUANTO RIGUARA GLI INSEDIAMENTI ED ANNESSI DISMESSI che consenta una valutazione generale ed un’ipotesi di dimensionamento del recupero a scopi residenziali e turistico-ricettivi …”.
Insomma, è un pesantissimo atto di accusa ove senza mezzi termini viene affermato che il nuovo metodo di raffronto del dimensionamento PERE con MELE non consente di accertare, specie in ragione del fatto che non esiste il quadro conoscitivo dell’entità, uso e destinazione del patrimonio edilizio esistente, se il dimensionamento, già di per sé farlocco, del PS venga effettivamente rispettato.
E il BEZZINI che vien a Colle? Non pervenuto. Era in meditazione se presentarsi o meno alle prossime regionali. Dopo il letargo sugli strumenti urbanistici di Monteriggioni e non solo (v. il Colle natìo) il posto se lo è assicurato!
Missione compiuta Per Definizione!
LA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI UOPINI. UN IMPEDIMENTO ALL’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI REPRESSIVI IN ESERCIZIO DEL POTERE DI VIGILANZA EDILIZIA E URBANISTICA?
Vorremmo tanto capire come potrebbe comportarsi il Comune nella questione dell’abuso edilizio e lottizzazione abusiva della Residenza Universitaria di Uopini se il responsabile dell’Ufficio tecnico, corresponsabile e patteggiante per l’abuso in questione, avesse l’ardire o sentisse l’obbligo di adottare l’ordinanza di demolizione.
Il responsabile dell’UTC avrebbe già dovuto adottare gli atti di annullamento dei permessi di costruire delle lottizzazioni sequestrate di Montarioso e ordinare la cessazione della lottizzazione abusiva, trascrivere gli atti alla conservatoria dei registri immobiliari ecc.
Ma lo scommessa sarà: farà prima i provvedimenti di Montarioso oppure quelli della Residenza Universitaria?
Eh già, la residenza cimiteriale come l’hai chiamata te, caro Eretico! … Non solo è stata costruita in piena fascia di inedificabilità assoluta esistente sin dalla Legge n. 5849/1888 (art. 57), non solo la fabbrica del Tiezzi che c’era prima sull’area era anch’essa abusiva, ma addirittura non corrono nemmeno 50 metri tra il perimetro dell’impianto cimiteriale e la struttura, come hai ben rilevato.
Chissà se sarà possibile ricorrere alla disparità di trattamento tra costruzioni autorizzate senza piano di lottizzazione (Montarioso) e costruzioni autorizzate in violazione del vincolo di legge statale di inedificabilità assoluta (Residenza universitaria) nel caso in cui a qualcuno venisse la malaugurata idea di agire con due pesi e due misure.
Nelle aule di Giustizia campeggia: “La legge è uguale per tutti”.
Speriamo che l’Italia non sia come la Fattoria di Orwell.
I sequestri di Montarioso sono giusti e gli edifici devono essere confiscati e poi demoliti, ma prima di loro la sorte deve toccare alla Residenza universitaria visto che si parla di un abuso già accertato penalmente e l’art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, come hai gia detto caro Eretico, è tassativo: “chi costruisce in zona a vincolo cimiteriale deve demolire quanto costruito a proprie spese”.
Fino ad oggi il Comune è stato variamente omissivo.
Dirigente dell’UTC, Assessore Frosini, Segretario comunale, Sindaca Senesi cosa facciamo?
Visto da chi è stato voluto fortemente il palazzetto, attendiamo adeguato reportage giornalistico di tale Acampa su Canale Tre Toscana. Ma sono o no parenti?
Carissimo Bsg,
francamente non lo so: se anche fosse, però, abbiamo sincera pietà di lui.
Oltre a don Avvampa, l’unico della famiglia Acampa che ho un po’ inquadrato è il pater: e, certo, non mi ha mai fatto una buona impressione…
L’eretico
Notizie di oggi:
Stati generali della cultura rimandati di una settimana….Mah
Il problema del palazzetto del Costone
Il volley di A che potrebbe approdare a Siena
Signor sindaco,
via risponda, con……uno smile!!!
ps2 allo Strambi gli strappano gli articoli dalle mani.
Scempio per scempio…(salendo nella gerarchia PD)
da IL FATTOQUOTIDIANO.TV.IT
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2015/03/14/scandalo-asl-firenze-rossi-pd-vs-gomez-non-rispondo-a-lei-e-a-cio-che-scrive-sul-suo-giornale/349376/
Scandalo Asl Firenze, Rossi (Pd) vs Gomez: “Non rispondo a lei e a ciò che scrive sul suo giornale”
Polemica a tinte forti tra il direttore de ilfattoquotidiano.it, Peter Gomez, e il governatore della Regione Toscana, Enrico Rossi (Pd), durante L’Aria che tira, su La7. Il tema dello scontro è lo scandalo legato agli sprechi dell’Asl 10 di Firenze. Nel 2009 lo Stato concede alla Regione Toscana 8 milioni di euro per la realizzazione di strutture pubbliche che avrebbero dovuto ospitare pazienti o ambulatori. In questo quadro, rientra un edificio, che avrebbe dovuto accogliere malati psichici. Il 19 gennaio 2010 l’Asl acquista la palazzina al prezzo di oltre 4 milioni di euro, prezzo ben superiore a quello di mercato, dalla società immobiliare New Abitare, che non ne era ancora proprietaria e che la comprò il giorno dopo (a un prezzo 3 volte inferiore) dalla Alfa Toscana Immobiliare. Si trattò di una compravendita avvenuta in sole 24 ore, costata all’Asl di Firenze una minusvalenza di 3 milioni di euro. Attualmente la palazzina è completamente abbandonata. Enrico Rossi, all’epoca dei fatti assessore della Sanità, si dichiara fiducioso nel lavoro della magistratura. Dopo un duello vivace con Giovanni Donzelli, candidato alla presidenza della Regione Toscana per Fratelli d’Italia, Rossi affronta Gomez, che osserva: “E’ evidente che è stato commesso un errore marchiano rispetto ai soldi dei cittadini. Chi ha deciso di acquistare quell’immobile a quel prezzo? Cosa intende fare Rossi nei confronti dell’amministratore pubblico che ha causato questo sperpero di soldi pubblici?”. “Ci interesseremo della cosa” – risponde il governatore, difendendo la sanità nella sua regione – “E’ giusto aspettare di capire quello che succede“. Il direttore del fattoquotidiano.it ribatte: “Spariscono 2 milioni e mezzo di euro e lei non se ne occupa?“. Rossi insorge: “Gomez, stia calmo. Lei avrà la risposta che deve avere dal presidente della Regione Toscana, che pensava di venire qui per parlare dei problemi della sanità dei cittadini e non di essere messo all’indice su una vicenda particolare. Non rispondo certo a lei e a quello che scrive sul suo giornale“
Quanto a “troiai” urbanistici nel comune di Monteriggioni non ci si fa mancare niente: se siete in zona Uopini fate un salto anche a San Martino; accanto alla Engineering stanno costruendo un “formicaio” appiccicato ad altri edifici che per bruttezza fanno a gara con la già citata casa-lager dello studente.
Il progettista e chi gli ha dato i permessi sarebbero da picchiare! Ma dove l’hanno presa la laurea in ingegneria, al Cepu?
Per non parlare dello stabilimento Sapori alle Fornacelle che langue nella desolazione più totale; ci lavorano per la stagione dei panforti prima di Natale, mentre nel resto dell’anno il deserto. Degni di nota gli spazi esterni sul retro, pieni di macchinari rugginosi e in disuso che allietano le passeggiate e il panorama dei residenti.
Quando la smetteranno le colate di cemento per finanziare i comuni con gli oneri di urbanizzazione e per premiare le solite cooperative edili degli amici?
Ho fatto un compromesso con il Bari per un appartamento di edilizia convenzionata a Uopini e durante l’incontro di fine gennaio all’ufficio del Lastri ci è stato detto che loro avevano fatto tutto in regola.
Ora viene fuori che verrà contestata la realizzazione di un piano in più e di aver fatto rustici o cantine al piano seminterrato. Ma questi rustici però disse il Lastri che il comune volle ci venisse messo anche il riscaldamento.
quel che vedo è una granda ignoranza e quelli che si professano professionisti, ingegneri o avvocati come il figlio del Bari, in realtà non ci capiscono proprio niente.
a complicare le cose vedo questa sentenza della cassazione penale ‘i soggetti che predispongono un piano di lottizzazione, i titolari di concessione edilizia, i committenti ed i costruttori, hanno l’obbligo di controllare la conformità dell’intera lottizzazione e-o delle singole opere alla normativa urbanistica ed alle previsioni di pianificazione, perché l’interesse protetto dalla legge n. 47-1985 non è soltanto quello di assicurare che la modifica del territorio avvenga sotto il controllo della P.A. ma è altresì quello di garantire che tale sviluppo si verifichi in piena aderenza al programmato assetto urbanistico ed il rilascio della concessione edilizia è subordinato all’indagine di conformità alla normativa urbanistica in genere ed ai piani regolatori (vedi Cass., Sez. III 13.3.1987, ric. Ginevoli ed
altri).’.
Di sicuro il Bari e il Lastri dovranno rispondere di tutto e dei soldi che dovessi perdere, fino alla fine.
Mi scuso per il ritardo con cui riprendo il tuo spunto sulla premiazione di Conte. Davvero scandaloso! Siamo divenuti un popolo di dementi. Solo per farsi una foto accanto all’allenatore della nazionale da mostrare ai nipoti, tifosi di vecchia fede fanno finta di non sapere cosa sia accduto realmente. Ed il sindaco concede la Sala delle Lupe e presenzia felice (anche per lui tante foto da aggiungere al suo album!) facendo divenire la premiazione un riconoscimento ufficiale della città. E Conte continua a prenderci in giro. Invitiamolo per il Palio, portiamolo a cena, omaggiamo la famiglia con cesti con buristo e pecorino delle crete. In fin dei conti guadagna soltanto 4 milioni e mezzo di euro l’anno. Ma questo signore non è quello che chiamava a rapporto tutta la squadra e decideva che la partita doveva essere persa o pareggiata, possibilmente, anzi ricorosamente, con più reti perchè qualcuno doveva scommetterci sopra? Vergogna! Dovevamo premiare anche Mezzaroma e magari Mussari, senza scordare l’ottimo “disinteressato” lavoro di Perinetti che insieme a Conte ha portato a Siena tutta la feccia del Bari (dove scommettevano anche i magazzinieri) e non è mai stato toccato dalle indagini federali. Vergogna! E riflettano i Fedelissimi. Una foto con il mister della nazionale vale la perdita di tutto il proprio orgoglio?
Al di la’ delle implicazioni giudiziarie, sulle quali non mi esprimo per ignoranza, invito chi non l’avesse vista a fare una girata fino alla residenza cimiteriale di Uopini, perché non esistono parole sufficienti a descriverne la bruttezza. Ma quanto a mostruosità anche Sienina nostra ha le sue belle chicche; basti pensare all’edificio lineare (detto anche il mostro della stazione), alla piazza adiacente, alle villette in coppa a Palazzo Diavoli, al palazzo nero in Viale Sardegna e il vicino edificio della peraltro fallita Siena Ambiente. E a tale proposito, scusandomi per il mio pessimo inglese, mi sovviene un episodio accadutomi la scorsa estate. Mi trovavo fuori Porta Camollia fermo in macchina, e venni avvicinato da una famigliola di turisti i quali si erano persi cercando la loro auto. Il padre ricordava di aver messo la vettura “outside the walls” e “near an horrible building “. Li feci salire in auto e in cinque minuti arrivammo felicemente a destinazione. Indovinate dove avevano parcheggiato?
VICINO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA ?
sarà il bubbone MPS di viale mazzini ?
2009 rieletto Sindaco a Monteriggioni, il Valentini esulta: ” Premiato il buon governo del territorio”.
Per ridere leggete articolo, http://www.valdelsa.net/det-cy30-it-EUR-30028-.htm
Qualcuno sa dirmi perché la strada di recente costruzione subito sotto il centro commerciale di Montarioso (apparentemente completata, ma sbarrata da una bella rete da cantiere arancione) non è stata ancora aperta?
Dipende dalla mancanza di collaudi, oppure rimane chiusa in quanto accesso alla famosa lottizzazione abusiva di Montarioso?
Sulle vicende e le vergogne urbanistiche del Comune di Monteriggioni (Sindaco Valentini) è stato scritto molto ma mai abbastanza. L’ultima riguarda il palazzetto del Costone. Nessuno si è domandato di leggere tra le righe sui rapporti tra la Presidenza Costoniana (da decenni in mano alla alla stessa famiglia) e i poteri, non solo laici, di questa Città e di conseguenza con Monteriggioni ? La Presidente attuale (presenzialista come pochi tanto da aver la supponenza, pur di apparire, di “sponsorizzare” il MPS), non dovrebbe dare qualche spiegazione ?
ma cosa c’entra la Presidenza del Costone con gli abusi edilizi concessi dal Sindaco di Monteriggioni? La chiarezza la devi fare te quando fai le domande.
Lo Strambi di oggi suggerisce a 930 di passare dalle slide o annuncite dello spregiudicatello alleato del macellaio plurindagato ai fatti. Rimpasto di giunta immediato. Forse a Siena si sono resi conto che qualche problema esiste. Ma in un rimpasto, come suggerito, quanti sono quelli che rischiano davvero?
Breve analisi:
– il gaffeur e’ fuori concorso;
– l’ex rettore sembra se ne voglia andare lui, cerca in ogni modo di uscire dalla barca che affonda;
– il vice, vuole restare e per ora non lo toccano, anche se porta caramello di chiusi;
– il preside ancora non pervenuto, brunetto lo vorrebbe rimandare dagli studenti, ma franchino ha detto resta li’;
– la bella e lo sportivo sono tutelati dalla carta, pertanto possono restare;
– quella del sociale, persona per bene, si è’ resa conto in che banda è’. Si fida di pochi li’ dentro.
Gli altri non meritano neanche menzione, in quanto non danno noia…
Quadro davvero desolante, se ne potrebbero cambiare, senza scontentare nessuno e per altri diciotto mesi, don brunetto potrebbe galleggiare ancora, con buoni sostituti e caos regionali in arrivo. Ma deve accontentare diversi appetiti ed equilibri. ATTENZIONE IL GIOCO È’ APPENA INIZIATO.
BUONA FORTUNA
l’unica Persona che merita lì dentro è Anna Ferretti.
Umana, COMPETENTE (che è merce rara oggi giorno), e intelligente oltre che preparata ed esperta
f.to uno che REPELLE il PD ma che cerca di non fare di ogni erba un fascio
Caro Eretico, lo sai che a Monteriggioni si sono dimenticati di dare seguito alle ordinanze di demolizione, annullamenti di concessioni, acquisizioni, specie quelle che involgono l’Ing. TOSCANO?
Perché?
no ma simpatico il Picconatore, che parla di tutta l’amministrazione di monteriggioni degli ultimi venti anni senza mai citare il giovane Eracle… che sia lui?
Vorresti dire che dietro lo pseudonimo di PICCONATORE c’è il Vale?
No!! Sarebbe troppo masochista!!
Eracle, nella mitologia romana Ercole (da giovane forse detto Ercolino?). Chi vuol capire capisce.
Viva tutti
Altre due perle del cementificatore:
– la roboante vicenda dell’hotel Hilton nel Pian del Casone… uno scempio che ci invidiano anche nel sud più profondo;
– lo sbandierato progetto di autocostruzione… demagogia allo stato puro.
Poi si difende dicendo che è stata colpa delle imprese che sono fallite… c’era da essere dei geni buffi per capire che si trattava di progetti senza futuro!
Caro Eretico, hai detto che ti occuperai della cementificazione di Badesse, ma non ti scordare di parlare anche delle lottizzazioni industriali di Pian del Casone, dove nel sottosuolo c’è il più grande acquifero da dove prelevano gli acquedotti di Monteriggioni, Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi. E non ti scordare di parlare anche dell’opera incompiuta dell’albergo in mezzo alle fabbriche, dei distributori di carburanti che nascono come funghi sempre sopra all’acquifero.
Poi ti ricordo della lottizzazione di Gabbricce pianificata dal quel grande urbanistica dell’arch. Massimo Mazzini (a proposito, ma l’avete notata quella villa in strada dei Cappuccini?).
Chissà in queste vicende chi ha fatto le valutazioni di compatibilità geologica e idrogeologica …
Propongo un concorso per la parodia delle poesia del Pascoli…da Valentino a Valentini.
Oh! Valentino vestito di nuovo, come le brocche dei biancospini!……
C’è da sbizzarrirsi…
Caro Eretico,
visto che vuoi planare su Badesse ricordati che laggiù ci sono le terre dei lupi grassi e delle vacche magre …
Se quello che scrive il picconatore é vero ( e mi pare che i documenti citati parlino chiaro) significa che negli ultimi 9 anni tutte le concessioni edilizie rilasciate siano illegittime o forse addirittura nulle. Possibile?
COMPARTO TU8 UOPINI – IMPRESA BARI
L’ERRORE (voluto?) CHE POTREBBE COMMETTERE L’ING. PAOLO GIULIANI.
L’ingegnere Lastri e i Bari hanno detto ai quattro venti che il Comune è inadempiente sulla richiesta di permesso a sanatoria che avevano presentato a febbraio 2014 e per la quale non hanno ricevuto risposta alcuna.
FALSO!
La risposta la dà direttamente la legge. L’art. 36 del testo unico dell’edilizia stabilisce che il silenzio serbato sulla domanda di permesso a sanatoria è rigetto. Anche la legge toscana 1/2005 è stata interpretata allo stesso modo (vedi TAR Firenze n. 3580/2007 e ss.).
Per cui la domanda di permesso a sanatoria è stata respinta, definitivamente. Ed è inappellabile perché il ricorso contro il silenzio rigetto non è stato proposto entro 120 giorni dalla domanda al TAR oppure entro 180 al Presidente della Repubblica.
Il silenzio rigetto è ormai definitivo.
SCOMMETTIAMO CHE L’ING. GIULIANI FARA’ L’ERRORE DI RISPONDERE oltre i termini ingenerando l’affidamento nella Tenuta di Uopini di essere sempre in tempo a ricorrere?
La giurisprudenza amministrativa ha più volte, ormai, detto che contro il silenzio rigetto deve essere fatto ricorso dall’interessato ipotizzando i motivi per i quali, invece, l’opera abusivamente eseguita sarebbe conforme alla disciplina urbanistica.
Una per tutte: TAR Firenze n. 1214/2011:
“… L’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 prevede che, decorsi 60 giorni dalla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, la stessa si intende rifiutata. Pertanto, trascorso il suddetto termine, si forma un tacito provvedimento di diniego (TAR Toscana, III, 2/3/2011, n. 418).
Non depone in senso contrario l’art. 140 della L.R. n. 1/2005, il quale da un lato non qualifica espressamente il silenzio mantenuto dal Comune sulla richiesta di attestazione di conformità, dall’altro prevede, richiamando l’art. 83, una procedura sostitutiva connotata dall’intervento della Regione.
Invero la predetta norma regionale va interpretata in modo costituzionalmente orientato, nel senso della sua neutralità circa la qualificazione del silenzio sulla domanda di sanatoria edilizia, dovendosi tenere conto che la qualificazione, da parte del legislatore nazionale, del silenzio come atto tacito di diniego esprime un principio fondamentale della materia urbanistica, come tale non derogabile dal legislatore regionale (TAR Campania, Napoli, III, 17/9/2010, n. 17440). Alla stessa interpretazione si presta l’analogo, previgente art. 37 della L.R. n. 52/1999.
Occorre infatti considerare che la statuizione di cui all’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 (che ripete quanto già sancito dall’art. 13, comma 2, della legge n. 47/1985) da un lato risponde allo scopo di evitare il protrarsi di situazioni di incertezza suscettibili di incentivare l’abusivismo, dall’altro lato pone una presunzione relativa di difformità urbanistico-edilizia dei lavori realizzati senza titolo, accollando ragionevolmente al soggetto che ha violato la legge e versa in una condizione illecita l’onere di attivarsi prontamente, anche nelle sedi giudiziarie, affinchè sia dimostrata la natura solo formale e non sostanziale dell’illecito (TAR Campania, Napoli, III, 17/9/2010, n. 17440; idem, VI, 15/12/2010, n. 27356; Cons. Stato, IV, 7/7/2008, n. 3373).
Orbene, nel caso di specie la contestata ordinanza è sopraggiunta allorquando erano ampiamente decorsi oltre 60 giorni non solo dalla presentazione dell’istanza, ma anche dall’acquisizione dei pareri della
provincia di Grosseto e della Comunità Montana, e quindi assume a presupposto il diniego di sanatoria edilizia formatosi per effetto dell’infruttuoso decorso del tempo.
Né può sostenersi che il provvedimento formatosi secondo il meccanismo del silenzio rigetto è illegittimo per difetto di motivazione, in quanto non ha senso prospettare l’obbligo di motivazione per un diniego tacito (Cons. Stato, IV, 3/3/2006, n. 1037; idem, 13/1/2010, n. 100): configurare la motivazione del provvedimento tacito significherebbe infatti incorrere in una contraddizione in termini.
E’ vero che il citato art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che il Comune “si pronunci con adeguata motivazione”, ma siffatta statuizione si riferisce alla pronuncia espressa, la quale deve essere motivata anche in caso di accoglimento dell’istanza, così da dimostrare, anche nell’interesse della collettività e degli eventuali proprietari confinanti (interessati al regolare assetto del territorio), la correttezza del provvedimento adottato.
Al contrario, il difetto di motivazione non inficia la validità della implicita, negativa determinazione dell’Ente, a fronte della quale è invece necessario che l’interessato operi una puntuale confutazione, tesa a dimostrare la compatibilità edilizia e urbanistica del manufatto abusivo, in sede di impugnazione del silenzio significativo entro il termine di decadenza, termine che peraltro nel caso di specie è ampiamente scaduto (TAR Piemonte, I, 27/11/2007, n. 3508; TAR Campania, Napoli, VI, 19/6/2007, n. 6206; Cons. Stato, V, 11/2/2003, n. 706).
In definitiva è il privato interessato, il quale ha costruito in assenza di previo titolo, che, in sede di impugnazione del silenzio-rigetto, deve
dimostrare la conformità edilizia allegando le disposizioni che consentono la intervenuta realizzazione, con indicazione della zona in cui urbanisticamente l’intervento ricade e l’assenza di vincoli ostativi (TAR Campania, Napoli, VI, 19/6/2007, n. 6206).”.
Per questi motivi l’Ing. Giuliani, se opera in buona fede, non deve procedere nell’adottare il formale provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria motivando in ordine al diniego.
CORRETTAMENTE, invece e se agirà in buona fede, deve fare l’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE, come ha già insegnato il Comune di Reggello. Si riporta TAR Firenze, n. 26 del 13/1/2015:
“…
2. − Il ricorso, al più approfondito esame di merito rispetto alla fase cautelare, non consente di rilevare alcun profilo di censura meritevole di considerazione.
A) Innanzitutto i ricorrenti lamentano che l’ordinanza di demolizione è stata emanata prima che intervenisse una pronuncia sulle istanze di sanatoria presentate in data 28 luglio 2011, senza che, per altro, fossero stati comunicati i motivi ostativi ai sensi dell’articolo 10-bis della legge numero 241 del 1990.
Il Comune resistente sostiene che, per il principio di economicità e coerenza dell’azione amministrativa, l’ordinanza di demolizione già emanata deve conservare i propri effetti, tanto più che in essa risulta implicito il rigetto dell’istanza di sanatoria.
Si rammenta, in fatto, che, come già si è detto al paragrafo precedente, in data 28 luglio 2011 i ricorrenti presentavano al Comune di Reggello tre istanze di sanatoria − aventi per oggetto i manufatti non demoliti in esecuzione dell’ordinanza del 27 aprile 2011 − nonché il Programma aziendale di miglioramento agricolo.
Di tali istanze si fa menzione nell’ordinanza di demolizione impugnata, la quale, richiamato il parere di “inammissibilità” espresso dall’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, ordina la demolizione del fabbricato in muratura su due piani, del manufatto a pianta rettangolare, nonché della modifica della strada bianca (indicati ai punti 1, 3 e 17).
Orbene, non possono trovare adesione le deduzioni dei ricorrenti circa la mancata adozione di provvedimenti conclusivi dei procedimenti iniziati con le istanze di accertamento di conformità in sanatoria ai sensi dell’art. 140 della legge n. 1/2005. In proposito è infatti dirimente la constatazione che la mancata adozione entro sessanta giorni di un provvedimento esplicito sulle istanze presentate dai ricorrenti ha comportato la formazione di un provvedimento tacito di rigetto.
Pertanto − come esattamente rileva parte resistente − sarebbe stato onere dei ricorrenti dimostrare la compatibilità edilizio – urbanistica dei manufatti abusivi in sede di impugnativa di detto provvedimento tacito.
Né giova alle tesi dei ricorrenti la circostanza che l’art. 140 l.r. Toscana n. 1/2005 non qualifica espressamente il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accertamento di conformità − a differenza dell’art. 36 DPR n. 380/2001 − limitandosi, al comma sesto, a prevedere che entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza l’ente provveda su di essa, laddove il comma terzo dell’art. 36 su menzionato ricollega al decorso del termine senza che il Comune abbia provveduto la formazione di un provvedimento tacito di reiezione.
In proposito si registrano due orientamenti giurisprudenziali.
Alcune pronunce hanno statuito che la definizione del silenzio di cui al citato art. 36 non costituisce principio fondamentale ai sensi dell’art. 117 della Carta costituzionale, come tale insuperabile da parte del legislatore regionale, il quale potrebbe dunque configurare diversamente gli effetti del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità (Tar Liguria, I, n. 198/2019). In altri termini, la legislazione regionale, in materia di silenzio sull’istanza di accertamento di conformità, potrebbe optare per un modello procedimentale differente da quello definito dall’art. 36 del DPR n. 380 del 2001, senza prevedere in particolare il diniego formatosi automaticamente con il decorso del tempo (Tar Emilia – Romagna – Bologna, I, 23 dicembre 2013, n. 838).
Secondo l’orientamento che la Sezione ha già seguito − e dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi − l’art. 140 l.r. Toscana n. 1/2005 va invece interpretato in modo costituzionalmente orientato, nel senso della sua neutralità circa la qualificazione del silenzio sulla domanda di sanatoria edilizia, dovendosi tenere conto che la qualificazione, da parte del legislatore nazionale, del silenzio come atto tacito di diniego esprime un principio fondamentale della materia urbanistica, come tale non derogabile dal legislatore regionale (cfr. sent. di questa Sezione n. 1214/2011).
Tale indicazione giurisprudenziale è stato recepita dalla nuova disposizione regionale in materia; e infatti, l’art. 209, comma quarto, della legge regionale n. 65 del 2014 prevede espressamente la formazione del silenzio rigetto decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di sanatoria.
La formazione tacita del rigetto sulle istanze di sanatoria di cui trattasi implica la legittimità dell’ordinanza di demolizione adottata sotto il profilo evidenziato con il primo motivo di doglianza.
B) Quanto alle ulteriori censure dedotte nei riguardi dell’ordinanza impugnata, si osserva che la reiezione tacita o espressa delle domande di accertamento di conformità in sanatoria comporta come necessaria conseguenza l’adozione del provvedimento volto a sanzionare gli interventi edilizi abusivi oggetto delle domande stesse, sicché nessun fondamento può riconoscersi alle doglianze con le quali (motivi secondo, terzo, quarto e quinto) i ricorrenti fanno valere ragioni di doglianza, a volte ripetitive, che attengono all’istruttoria e alla motivazione; come già si è osservato, i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare i provvedimenti taciti di rigetto formatisi sulle predette istanze e in quella sede dimostrare la conformità edilizio – urbanistica dei manufatti.
La natura vincolata del provvedimento sanzionatorio impugnato esclude in radice la possibilità di far valere contestazioni sul procedimento, che, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, non sono suscettibili di condurre all’annullamento giurisdizionale dei provvedimenti vincolati; parimenti da escludere è l’ammissibilità di doglianze volte sostanzialmente (attraverso considerazioni sulla motivazione e l’istruttoria) a rimettere in discussione oltre ogni termine decadenziale l’assetto di interessi venutosi a determinare in conseguenza dei dinieghi taciti di sanatoria non impugnati a tempo debito.”.
IN CONCLUSIONE, ING. GIULIANI, FACCIA LE COSE SECONDO LEGGE E NON SECONDO USANZA.
Il Comune di MONTERIGGIONI si è affidato, in questi anni e come ha confermato l’ex Assessore Chiantini, all’avvocato Leonardo Piochi per essere assistito sia nella revisione delle norme tecniche dello “scomparso” Regolamento Urbanistico, sia nel patrocinio legale per cause amministrative, sia infine affidandogli pareri (pro veritate o semplici).
Anche nella vicenda della lottizzazione residenziale di Uopini del comparto TU8 (Tenuta di Uopini s.r.l. – Bari Graziano), che ricordo essere vincolata sotto il profilo paesaggistico e che già l’arch. Betti, quando era in provincia, aveva rilevato l’esistenza di qualche piano in più, l’avvocato PIOCHI è stato incaricato di redigere un parere.
Parere che, per l’importanza della questione, NON può che dover essere rilasciato PRO VERITATE. Diversamente, saremo portati a valutare un mero parere come rinuncia all’assunzione di responsabilità da parte di un professionista che, a dire del Chiantini, è uno dei massimi esperti in diritto urbanistico.
Insomma, se l’avv. Leonardo PIOCHI non dovesse rilasciare il parere sotto forma pro-veritate ingenerebbe il dubbio che la sua professionalità non viene spese nell’interesse della collettività e per far conoscere, appunto, ai Giudici la VERITA’.
Da impulsi telefonici emerge che l’esperto avv. PIOCHI non ravvisi l’interesse pubblico ad annullare i permessi di costruire del comparto TU8 di Uopini nonostante che:
1) il volume autorizzato sarebbe di oltre 23.000 metri cubi anziché 11.000 metri cubi fissati dal regolamento urbanistico;
2) i piani realizzati sono quattro fuori terra anziché i due massimi prescritti;
3) il piano più basso (che non può essere definitivo interrato perché non lo è) è adibito non solo a garages, ma anche a pseudo cantine (soggiorni, cucine, camere);
4) il piano più alto non è un sottotetto, ma sono locali mansardati ad uso soggiorni, camere, studi, con bagni;
5) sono stati scomputati anche gli oneri di urbanizzazione secondaria per fare le opere di urbanizzazione primaria;
6) il piano di lottizzazione non ha mai conseguito il positivo esito di verifica di coerenza con il PIT e il PTC in sede di conferenza dei servizi prevista dall’art. 36 della disciplina del PIT;
7) sono state violate le norme dei capi L e M del PTCP di Siena 2000;
8) il piano di lottizzazione non contempla gli spazi di urbanizzazione secondaria prescritti non solo dal DM 1444/68, ma anche dall’art. 14 delle norme di attuazione del RU;
9) la previsione di 11.000 mc del RU concorre a violare il tetto massimo di mc 14.000 previsto dal piano strutturale;
10) il piano di lottizzazione non ha mai conseguito il parere positivo del Genio Civile previsto dall’art. 89 del testo unico dell’edilizia a pena di invalidità/inefficacia;
11) le previsioni dimensionali del piano strutturale per nuove addizioni sono inefficaci sintanto che il Comune non avesse dimostrato che attraverso il patrimonio edilizio esistente non era in grado di soddisfare la domanda abitativa.
La legge urbanistica 1150/1942 stabilisce che i piani regolatori sono fatti nell’interesse pubblico.
Se poi l’esimio avvocato PIOCHI pensa che una volta fatti gli strumenti l’interesse pubblico possa andare anche a CATAFOTTERSI perché quello che vale è l’INTERESSE DEL PARTITO P.D. a cui magari lui è vicino, faccia pure. Ma scriva sopra al parere, e non ad un anonimo foglio di carta senza sottoscrizione, che il parere è PRO VERITATE.
Ora, cari amici lettori, valutate voi, leggendo qui sotto, se il valente avvocato urbanistica PIOCHI possa avere ragione qualora metta la propria firma sotto un parere di contrario contenuto:
CONSIGLIO DI STATO, n. 562 del 5 febbraio 2015:
“Il gravame ripropone inoltre il vizio (che sembra in effetti non esaminato dal primo giudice) di violazione dei principi dell’autotutela in materia edilizia, in quanto l’annullamento di un permesso di costruire non può essere decretato al solo fine di ripristinare la legalità violata, ma deve essere assistito da uno specifico interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione del titolo edilizio. Anche questa tesi, non può trovare accoglimento, poiché in materia edilizia l’annullamento d’ufficio risponde oggettivamente al pubblico interesse di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia (v. Cons. di Stato, sez. V, n. 4892/2011)”.
CONSIGLIO DI STATO, n. 4982 del 5 settembre 2011:
“La censura non è suscettibile di accoglimento perché
l’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia non necessita di una
espressa e specifica motivazione sul pubblico interesse, configurandosi
questo nell’interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica (Consiglio Stato, sez. IV, 06 ottobre 2010, n. 7342).”.
CONSIGLIO DI STATO, n. 7342 del 6 ottobre 2010:
“Va invero richiamato l’arresto giurisprudenziale – anche di questa Sezione – da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, che condivisibilmente ritiene che l’annullamento di una concessione edilizia non necessita di una espressa e specifica motivazione sul pubblico interesse, configurandosi questo nell’interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica (cfr. Sez. IV, 31.5.2007 n. 2805, cui adde Sez. V, 19.6.2009 n. 4053).”.
Avanti avv. PIOCHI, faccia il suo parere PRO VERITATE, con tutta tranquillità … siamo curiosi sin d’ora di leggerlo, con la speranza di non dover rimpiangere i soldi pubblici con i quali verrà corrisposta la sua prestazione.
Come ha ben illustrato Luigi Oliveri su ITALIA OGGI di venerdì 20.03.2015, la sentenza n. 37 del 17.03.2015 della Corte costituzionale ha messo a nudo l’illecito costume invalso per i decreti del Sindaco di nomina di dirigenti esterni alla pubblica amministrazione.
Nella parte finale, l’articolista afferma che la sentenza della Consulta non prende di mira direttamente l’art. 19, comma 6, del dlgs 165/200, ma implicitamente ne sancisce l’incostituzionalità nella parte in cui consente alle amministrazioni di acquisire dirigenti a tempo determinato “esterni”, attribuendo, invece, l’incarico proprio a funzionari interni, per altro nella gran parte dei casi senza verificare che questi dispongano delle particolarissime ed elevatissime competenze e dei titoli che impone la norma citata.
Il dott. MANCUSI e prima di lui il dott. GAMBERUCCI come Segretari del Comune di Monteriggioni, ad esempio, ma il secondo ora è rimasto solo al Comune di Castellina in Chianti, hanno accertato che l’architetto MANGANELLI, libero professionista, possedesse quelle elevatissime e particolarissime competenze che richiede la legge?
Non c’era nessun altro nel comune che potesse svolgere il compito?
Come è stato possibile che l’architetto Manganelli avesse contratti di durata massima di 1 anno anziché, e sempreché avesse i requisiti, minimo 3 anni come prevede la legge per assicurare l’imparzialità dell’azione tecnica rispetto a quella politica?
Detto in maniera spicciola … è corretto che al cavallo Gabriele gli venisse posta davanti al muso, una volta all’anno, una carota di stipendio normale per un padre di famiglia?
Quale è la finalità di mettere 3 carote, una all’anno, anziché un CAROTONE una volta ogni tre anni?
Non con questo che il Manganelli sia una vittima, perché ben poteva sottrarsi al gioco della carota. Non crediamo, visto che gli sarebbero state riconosciute in dote quele particolarisse ed elevatissime competenze che la legge richiede, che non potesse trovare un lavoro diverso che gli consentisse di evitare di scendere a patti con la propria morale e coscienza.
Dimenticavo che in Italia ognuno si costruisce la propria morale, alla bisogna. Durerà ancora?
Potremmo dire che il primo contratto di lavoro offerto al Manganelli debba essere più correttamente ricondotto al termine triennale e di conseguenza i successivi due potrebbero inverare una forma di corruzione?
Dice il soggetto che non vuole essere nominato che le questioni dell’edilizia di Monteriggioni finiranno come quelle di poggibonsi. con il niente perché la magistratura metterà tutto a tacere.
La speranza degli onesti è l’ultima a morire.
la meglio sarebbe che ogni sostituto procuratore avesse un fascicolo, giusto per capire se ci possono essere più linee di vedute e visto che ci siamo speriamo che almeno uno lo prenda a sé anche il procuratore capo.
certamente i tempi devono essere stringenti e le indagini veloci.
altrimenti bisogna pensare che sia invalso il pensare che gli accordi si trovano con tutti
Riguardo i comportamenti a dir poco scorretti della tenuta di uopini ed i suoi rappresentanti Bari e c i quali hanno tranquillamente fatto sottoscrivere preliminari di acquisto di immobili non dichiarando di essere in attesa di una risposta riguardo la richiesta di sanatoria pendente sugli stessi immobili per abusi edilizzi.Questi signori hanno anche incassato somme di denaro ingenti,Vergogna!!!!!!!!!. Ci chiediamo se la magistratura sara’ in grado di fare dare giustizia a tutte quelle persone per bene che sono state raggirate da questi signori oppure trattandosi della cosi’ detta siena bene cadra’ tutto nell’oblio e i soliti noti la faranno franca? Speriamo di no, anche se a pensar male spesso ci si prende.